"Uno Stato membro può designare
Paesi d'origine sicuri mediante atto legislativo e deve
divulgare, a fini di controllo giurisdizionale, le fonti
d'informazione su cui si fonda la designazione". Lo Stato membro
"può, a determinate condizioni, attribuire a un Paese terzo lo
status di paese d'origine sicuro, individuando nel contempo
categorie limitate di persone che potrebbero essere esposte al
rischio di persecuzioni o violazioni gravi". Lo scrive
l'avvocato generale della Corte di giustizia Ue Richard de la
Tour nelle sue conclusioni sulle cause legate al protocollo
Italia-Albania e alla definizione di Paese d'origine sicuro. La
sentenza è attesa tra fine maggio e inizio giugno.
I giudici nazionali chiamati a esaminare un ricorso contro il
rifiuto di una domanda di protezione internazionale devono avere
accesso alle "fonti d'informazione" su cui si basa la decisione
di considerare un Paese terzo come sicuro. Lo scrive l'avvocato
generale della Corte di giustizia Ue Richard de la Tour nelle
sue conclusioni sulle cause congiunte legate al protocollo
Italia-Albania e alla nozione di Paese d'origine sicuro. Il
semplice fatto che "un Paese terzo sia designato come Paese
d'origine sicuro" tramite decreto "non può avere la conseguenza
di sottrarlo ad un controllo di legittimità", evidenzia
l'avvocato generale.
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