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Prima commissione approva Relazione 2024 Garante diritti della persona

PressRelease

Prima commissione approva Relazione 2024 Garante diritti della persona

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Responsabilità editoriale di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

16 aprile 2025, 13:22

CONSIGLIO REGIONALE VENETO

- RIPRODUZIONE RISERVATA

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PressRelease - Responsabilità editoriale di CONSIGLIO REGIONALE VENETO


(Arv) Venezia 16 apr. 2025 - La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna, dopo l’ampia illustrazione del 26 marzo scorso e l’acquisizione del parere di competenza della Commissione consiliare sociosanitaria, ha votato a maggioranza, senza voti contrari, il via libera per l’Aula (relatore, il consigliere dell’intergruppo Lega-LV Marzio Favero, correlatore, la vicepresidente Luisetto) alla rendicontazione n. 261 relativa all’attività svolta nel 2024 dal Garante regionale dei diritti della persona, l’avvocato Mario Caramel.
Di seguito, è stato illustrato dalla capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani, quale prima firmataria, il progetto di legge n. 324 “Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 in materia di tempi nei quali indire le elezioni. Soppressione della finestra elettorale di primavera’”. La proposta legislativa, in sintesi, prende in considerazione l’articolo 122 della Costituzione (“Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi”), l’articolo 5 della legge n. 165/2004 “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma della Costituzione” (“Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per 5 anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi consigli hanno luogo non oltre i 60 giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori”) e l’articolo 11, comma 1 della legge regionale n. 5/2012 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”, in forza del quale “Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale, sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica e hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all’articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro sei mesi dalla cessazione stessa”; il progetto di legge n. 324, quindi, intende sopprimere, all’articolo 11 della l. reg. n. 5/2012, il riferimento al periodo che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno per lo svolgimento delle elezioni regionali in Veneto. L’esame della proposta proseguirà nel corso delle prossime sedute.
Via libera unanime, infine, al parere di competenza relativo al progetto di legge n. 287, a prima firma del consigliere Fabrizio Boron (Gruppo misto) “Approvazione misure per l'incentivazione del trattamento e recupero dei rifiuti speciali. Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3”, incardinato nella Seconda commissione del Consiglio che può così continuare l’iter istruttorio.

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