"Soltanto un trattato globale,
elaborato e condiviso da tutti gli Stati aderenti alla
Convenzione Internazionale sul Diritto D'Autore, riveduta a
Parigi il 24 luglio 1971, potrà costruire una adeguata ed
omogenea regolamentazione giuridica delle opere intellettuali e
dei prodotti informativi creati attraverso l'impiego della
intelligenza artificiale generativa". Ne è convinto Giorgio
Assumma, già presidente della Siae e attuale direttore della
rivista 'Il Diritto d'Autore', intervenuto oggi a Roma a un
seminario realizzato dall'Istituto Giuridico dello Spettacolo e
della Informazione, sul tema della disciplina legale dei
prodotti derivati da IA generativa.
"Queste opere e tali prodotti, in quanto entità immateriali,
hanno il requisito dell'ubiquità, che li rende circolabili, e,
quindi, percettibili nello stesso momento in più territori
nazionali diversi, anche molto lontani l'uno dall'altro",
sottolinea Assumma. A suo giudizio, quindi, "è del tutto
inutile, anzi controproducente, il proposito, che alcuni Stati
vanno perseguendo, di adottare una propria ed autonoma
disciplina ristretta ai rispettivi ambiti territoriali. La
coesistenza di discipline statutarie diverse, potenzialmente
conflittuali tra loro, potrà determinare una confusione
insanabile".
Grande esperto di diritto d'autore, Assumma ricorda che il
Parlamento Europeo ha approvato, il 17 marzo 2024, l'Artificial
Intelligence Act, "che specifica un primo meritevole tentativo
di uniformare la regolamentazione delle opere e dei prodotti di
cui ci stiamo occupando. Si tratta, però, di un tentativo
insufficiente, sia perché coinvolge solo i paesi unionisti
europei, sia perché non si occupa adeguatamente delle opere e
dei prodotti di cui ci stiamo occupando, dotati di un alto
potenziale di offendibilità della credulità popolare".
A suo avviso, l'auspicato trattato globale "dovrà applicare i
seguenti imprescindibili criteri. 1) Impedire che le opere ed i
prodotti informativi in questione vengano posti in circolazione,
nel traffico intellettuale e commerciale, senza portare
impresso, a fianco della loro stesura, un simbolo grafico o
cromatico che informi i percettori della loro origine
artificiale. 2) Attribuire la paternità autoriale delle une e
degli altri al soggetto o ai soggetti che ne abbiano organizzato
e diretto la realizzazione, con l'ausilio, seppur parziale,
delle tecniche artificiali. 3) Attribuire agli artefici della
organizzazione e della direzione, poteri esclusivi di gestione
patrimoniale di quelle opere e di quei prodotti che si palesino
rispettosi dei diritti pubblici e privati e che arrechino
utilità intellettuale ai rispettivi fruitori. 4) Sanzionare
severamente, tanto in sede civile quanto in sede penale, nello
stesso modo e nella medesima misura, sia gli artefici suddetti
sia ciascun altro soggetto intervenuto nella divulgazione delle
opere e dei prodotti che risultino essere lesivi dei diritti
privati e dei diritti pubblici, arrivando, nei casi più gravi,
all'oscuramento delle piattaforme di emissione audiovisiva via
web".
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