Ė incostituzionale la legge della
Regione Campania che consente al presidente della giunta
regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di
candidarsi per un terzo mandato. Lo ha stabilito la Corte
Costituzionale.
L'articolo 1 della legge della Regione, ricostruisce la
Consulta, "dopo avere previsto che non è immediatamente
rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale
chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto
ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi, ha
tuttavia stabilito che, '(a)i fini dell'applicazione della
presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello
in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della
presente legge'." Ma proprio inserendo questo inciso, sottolinea
la Corte Costituzionale, la Regione "ha reso inapplicabile, per
la prossima tornata elettorale, il principio fondamentale del
divieto del terzo mandato consecutivo" posto dallo Stato con la
legge numero 165 del 2004, "così violando l'articolo 122, primo
comma, della Costituzione, che attribuisce al legislatore
regionale il compito di disciplinare, tra l'altro, le ipotesi di
ineleggibilità del presidente della Giunta regionale nel
rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica".
Il divieto del terzo mandato consecutivo "opera, infatti, per
tutte le Regioni ordinarie - conclude la Consulta - dal momento
in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia
elettorale, nel contesto di una scelta statutaria a favore
dell'elezione diretta del presidente della Giunta regionale".
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