Il giudice Giuseppe Tango del
tribunale del lavoro ha accolto il ricorso d'urgenza presentato
da una donna a cui era stato annullato dall'Inps l'assegno di
inclusione e un'indennità per il figlio disabile perché
quest'ultimo non si sarebbe presentato a una visita medico
legale tre anni prima. La donna assistita dall'avvocato Pier
Luigi Licari, ha sempre ribadito che non le era stata mai
notifica la visita e che quindi la sospensione degli assegni e
anche la restituzione di somme già ottenute era illegittima.
Per il giudice sono corrette "le censure di parte ricorrente
circa l'illegittimità della notifica dell'avviso di convocazione
a visita di revisione, atteso che nella documentazione fornita
dall'Inps alla ricorrente in sede di chiarimenti vi è soltanto
una busta raccomandata con evidenza sul retro dell'assenza del
destinatario alla consegna e non è stata fornita, invece, alcuna
prova del paradigma legale-tipico previsto per il
perfezionamento della notifica". Dunque "stante l'irregolarità
della notifica in questione e la conseguente illegittimità della
procedura di convocazione a visita di revisione - come si legge
ancora nell'ordinanza cautelare - risulta pertanto la
corrispondenza al vero delle dichiarazioni delle informazioni
poste a fondamento dell'istanza per la concessione del beneficio
assistenziale" e, a catena, l'illegittimità di tutti gli altri
provvedimenti emessi dall'istituto di previdenza.
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