"Chiunque cagiona la morte di una
donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o
di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere
l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque,
l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo.
Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo
575" del codice penale, che prevede una pena non inferiore a 21
anni. Lo si legge nella bozza del disegno di legge
sull'introduzione del delitto di femminicidio, all'esame del Cdm
nel pomeriggio.
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