"La Corte di cassazione ha rigettato
il ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta contro una
sentenza di secondo grado che riconosceva il risarcimento del
danno per reiterazione dei contratti a tempo determinato a
favore di un docente, iscritto allo Snals". Lo comunica in una
nota il sindacato.
"La sentenza è innovativa - sottolinea Alessandro Celi,
segretario regionale dello Snals-Confsal Valle d'Aosta - perché
stabilisce che l'abuso lesivo dell'Accordo quadro (sul lavoro a
tempo determinato) si verifica qualora l'insegnante sia
mantenuto in servizio senza che siano indetti i concorsi di
accesso ai ruoli con la cadenza triennale prevista dalla legge,
senza necessità di altra dimostrazione che quella
dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla
normativa".
"Il docente, ora assunto a tempo indeterminato, aveva già
visto riconoscere i propri diritti - aggiunge Celi - sia in
primo sia in secondo grado. Ancora una volta, la Regione ha
deciso di ricorrere a oltranza, nonostante le motivazioni della
Corte d'appello di Torino fossero incensurabili alla luce della
precedente giurisprudenza, aumentando così il costo delle spese
di lite a carico dei contribuenti regionali". Il segretario di
Snals-Confsal Vda sottolinea: "La Cassazione ha confermato che
'la sentenza impugnata, che ha escluso l'efficacia sanante della
stabilizzazione dell'insegnante, in quanto avvenuta all'esito di
una procedura concorsuale su base meritocratica, accessibile
anche a personale a tempo indeterminato, è dunque corretta'".
L'insegnante era difeso dall'avvocato Sacha Bionaz del foro
di Ivrea, con la collaborazione dell'avvocata Maria Immacolata
Amoroso del foro di Roma per l'ultimo grado di giudizio.
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